In data 13/6/2024 il Comune di Eboli avviava l’interpello interno, finalizzato alla assunzione di una professionalità a tempo determinato ex art.110, comma 1, del D.Lgs.267 del 18/8/2000 cui affidare il comando del corpo della Polizia Municipale ed a cui assegnare , quindi incarico di Elevata Qualificazione di cui al C.C.N.L . Del 16/11/2022 in coerenza con quanto previsto dal regolamento comunale per la ” Istituzione , il Conferimento e la Revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione” approvato con delibera della Giunta Comunale n° 193 del 5/10/2023.
( Va ricordato che il Comune di Eboli è privo della Dirigenza!) ed in attuazione del Piano del Fabbisogno del Personale per il 2024.
Nella vaghezza regolamentare per la assunzione di un 110, il responsabile del dell’Area richiede , con nota prot. 25786 del 10/6/2024 , al Sindaco ” indicazioni in merito alle specifiche professionalità che si desidera debbano caratterizzare le figure professionali richieste”.
Il Sindaco , con nota prot. 26345 del 13/6/2024 , detta i requisiti professionali richiesti ai dipendenti interni che avessero inteso partecipare all’interpello.
Domanda: stiamo parlando della assunzione a tempo determinato ex art. 110, i requisiti professionali richiesti non dovrebbero essere definiti in modo esplicito nell’apposito regolamento ? Siamo sicuri che definire i requisiti per l’assunzione ex art. 110 sia competenza del Sindaco?
Il Sindaco individua alcuni requisiti specifici :
-Laurea Magistrale ;
-Inquadrato nel corpo di Polizia Municipale da almeno 15 anni.
Il C.C.N.L del 16/11/2023 all’art.16 recita testualmente: ” gli Enti istituiscono posizioni di lavoro di Elevata Responsabilità con Elevata autonomia decisionale previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di incarico a termine di E.Q.”
” Gli incarichi di E.Q. afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2 possono essere affidati a personale inquadrato nell’area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito all’esterno ed inquadrato nella medesima area.”
Nel caso in cui gli enti siano privi di personale dell’Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione , la presente disciplina si applica , presso i Comuni, ai dipendenti classificati nell’Area degli Istruttori o degli operatori esperti”.
Domanda: può il Comune ( anzi il Sindaco di sua iniziativa!) fissare dei requisiti aggiuntivi limitanti la possibilità dei dipendenti, inquadrati nell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione , di partecipare?
Siamo sicuri che un dipendente inquadrato nella area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione , non laureato, ma in possesso dei requisiti per l’inquadramento in quella area, ai sensi della tabella “C” allegata al C.C.N.L. , non potesse partecipare?
L’ avviso sembra non essere pubblicato in amministrazione trasparente sul.sito del Comune di Eboli.
Domanda : siamo sicuri che è rispettato il dettato dell’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 disciplinante gli obblighi di pubblicazione?
In ogni caso all’interpello interno partecipano due dipendenti comunali, laureati ed in possesso della anzianità di servizio.
Lo ricorda il Responsabile di Area con una sua nota , indirizzata al Sindaco, protocollo 35255 del 13/8/2024.
Il Sindaco li esclude .
In particolare con una sua nota , prot. N° 30435 del 11/7/2024 il Sindaco comunica ad uno dei concorrenti che la ” sua candidatura non rispecchia gli elementi di Elevata professionalità , esperienza , competenza che si ritiene debbano caratterizzare la figura ricercata”.
Domanda:
Siamo sicuri che il Sindaco può provvedere con una comunicazione e non debba adottare un proprio provvedimento?
Stiamo parlando di assunzione ex art. 110 del TUEL, ossia di una assunzione a tempo determinato, con caratteristiche fissate dalla norma. Possiamo risolverla con una comunicazione? Non occorre un preciso provvedimento sindacale?
È sufficiente una motivazione generica quale quella utilizzata dal Sindaco nella nota sopra riportata?
Eppure la giurisprudenza ormai è consolidata sulla interpretazione dell’art. 19 del D.Lgs 165/2001 :” gli incarichi a contratto determinato sono conferiti fornendone esplicita motivazione , tale motivazione deve contenere l’esposizione delle ragioni in base alle quali si sia ritenuta l’inesistenza di competenze interne.
Infatti il reclutamento esterno di persone di particolare e comprovata qualificazione professionale , a condizione che tale qualificazione risulti non rinvenibile nei ruoli della Amministrazione e di ciò va data prova”.
Ora se i concorrenti interni.( ex categoria “C”) al 110 avevano il titolo di studio richiesto e la anzianità di servizio , quali sono le motivazioni della esclusione?
Con determina del Responsabile di Area n° 1146 del 6/8/2024 il responsabile di area approva il bando per la assunzione dall’esterno del funzionario ex art. 110 cui affidare la Elevata Qualificazione per il comando del corpo della Polizia Municipale.
Nell’avviso vengono richiesti i seguenti requisiti specifici :
-Laurea Magistrale o specialistica;
-esperienza di servizio , maturata nella area della Polizia Locale ed avere prestato almeno 15 anni di effettivo servizio , svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del titolo di studio sopra indicato.”
Si deduce, quindi , il possesso della laurea e conseguentemente esperienza maturata nell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione ( ex categoria “D”).
L’avviso viene pubblicato e pervengono subito n° 5 domande da parte di funzionario aventi i requisiti richiesti ( ossia laurea e esperienza lavorativa nella ex categoria “D”) come si evince da nota del responsabile di area , indirizzata al sindaco prot. N° 35255 del 13/8/2024.
In data 9/8/2024 il Sindaco con propria nota prot. 34775 invita il funzionario responsabile a rivedere l’avviso già pubblicato e su cui erano arrivate già 5 domande e 18 in formazione , prevedendo fra i requisiti specifici oltre alla laurea , il ” solo inquadramento nel corpo della Polizia Municipale con almeno 15 anni di esperienza , pertanto anche svolti nell’area degli ” istruttori” ex categoria ” C”.
Domanda: può il Sindaco disporre che il funzionario responsabile modifichi un avviso pubblico già in pubblicazione e su cui sono già pervenute domande?
Ma se i concorrenti interni , laureati e con 15 anni di esperienza nel corpo di Polizia Municipale anche se in ex categoria “C” sono stati esclusi per carenza di professionalità, perché le categorie ” C” dall’esterno ,invece , quella professionalità ce l’hanno?
Il funzionario responsabile , nella sua nota di risposta già citata ( prot.35255 del 13/8/2024 ) , infatti, ricorda la esclusione dei due dipendenti interni laureati e con 15 anni di esperienza nella ex categoria ” C” e ricorda anche che nel frattempo è stato modificato il Regolamento Comunale.
Infatti con delibera della Giunta Comunale n° 218 del 25/7/2024 ( quindi a procedura avviata!) viene modificato il Regolamento per la Istituzione , il Conferimento e la Revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione ( già approvato con delibera n° 193 del 5/10/2023) per adeguarlo al C.C.N.L . Del 16/11/2022.
E in particolare viene modificato l’ art.3 comma 3 dove viene soppresso.il.punto b) che recitava: gli incarichi di E.Q. che sono conferiti di norma a dipendenti appartenenti all’area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione , ovvero a personale acquisito all’esterno ed inquadrato nella medesima area, ivi comoresi quelli a temoo deteeminato , tra cui quelli assunti ai sensi art.110 del D.Lgs. 267/2000 previa emanazione di avviso.pubblico per la selezione. …..gli incarichi possono essere conferiti anche ai dipendenti appartenenti all’area degli istruttori solamente in due casi:
a) la dotazione organica preveda posti appartenenti all’area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione e tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area
b)nei casi in cui pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area , non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di E.Q. per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste.
Domande:
Ma il Regolamento dell’ottobre 2023 non avrebbe dovuto già essere adeguato a quel contratto che era di un anno prima?
Dalla modifica in questione ( sembra, dalla richiamata nota del responsabile di area, sollecitata dai Sindacati) non si evince che l’affidamento delka E.Q. sia qualcosa di residuale e quindi da evitare?
Perché tornare a porre la questione se l’obiettivo è quello della elevata professionalità che è stata adoperato come elemento di esclusione delle ex categorie “C” interne?
Ma alla fine il responsabile di area trova la soluzione , proponendo.la aggiunta di un “anche”.
Per cui nel nuovo bando si legge:
” I candidati devono essere in possesso di una esperienza di servizio , maturata nell’area della Polizia Locale , ed avere prestato almeno 15 anni di effettivo servizio , svolti ANCHE in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il.pissesso del titolo di studio sopra indicato ( la laurea!).
In sostanza possono partecipare ex categorie “D” ed ex categorie “C”?
Il bando è coerente con le previsioni del Regolamento Comunale sopra citato?
Il bando è coerente con l’art.16 comma 3 e 4 del C.C.N.L . del 16/11/2022 ?
E le domande pervenute in base al vecchio avviso ( 5 domande oltre a 18 in formazione!) che fine fanno visto che l’avviso nulla dice in proposito?
Le domande sono salvaguardate? Gli interessati devono rifare la domanda, visto che il vecchio bando è stato ” chiuso” con determina del responsabile n° 1192 del 21/8/2024.
A me sorgono dubbi e perplessità.
E vista l’esperienza recente dell’avviso per la assunzione di educatori, non vorrei che il Comune di Eboli si avviasse su una nuova strada errata che apra a ricorsi e opposizioni.
Gerardo Rosania.