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Vorrei tanto aver preso un abbacchio (di questi tempi …), ma se per caso – solo per caso – avessi ragione …

Veniamo ai fatti

Viene convocato il Consiglio comunale con un preciso ordine del giorno.
La riunione è dichiarata deserta, per mancanza del numero legale.

Nel corso della Conferenza di Presidenza del 26/03, ai fini della formulazione dell’ordine del giorno per
il nuovo C.C., il Presidente, su istanza di un Capogruppo, mette ai voti il “ritiro” di un argomento già inserito all’odg della seduta deserta; l’argomento in oggetto, “Conflitto Israele-Palestina: Appello per il cessate il fuoco 2e per la richiesta di insediamento di un Tavolo della Pace”, era stato inserito all’odg su iniziativa della 3^ Commissione consiliare; la Conferenza di Presidenza approva – a maggioranza – il ritiro dell’argomento.

Vediamo la procedura

Hanno potere di iniziativa per proposte di deliberazione: il Sindaco (art. 28, comma 5, lett.a), le Commissioni consiliari (art. 13, comma 1), almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati (art. 21, comma 1), un singolo Consigliere (art.22).

La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente, alla cui esclusiva responsabilità compete la
compilazione dell’ordine del giorno, previa consultazione con la Conferenza di Presidenza (art. 28, comma 1 – art. 31, comma 2).
La Conferenza di Presidenza concorre con il Presidente alla definizione dell’ordine del giorno (art. 8,
comma 5).
Gli argomenti, inseriti in Ordine del giorno definito e approvato, per i quali non è iniziata o non si è conclusa la discussione, devono essere iscritti all’odg della seduta successiva (art. 35, comma 4).
Il ritiro di un argomento iscritto all’odg può essere richiesto solo dal proponente; sulla questione decide
il Presidente del Consiglio, “sentita la Conferenza di Presidenza” (art. 35, comma 2).

Per capire meglio

E’ necessario, innanzi tutto, puntualizzare che il ritiro di un argomento già iscritto all’ordine del giorno può essere richiesto solo dal soggetto proponente; peraltro, tale richiesta non è vincolante per il
Presidente, che potrebbe – comunque – decidere di procedere all’esame di tale argomento e far svolgere la discussione in Consiglio comunale.

Occorre, poi, chiarire il significato dell’espressione “sentito il parere” (o similari): nel diritto amministrativo, la necessità di richiesta del parere non determina vincoli od obblighi per l’organo cui spetta la decisione.

In definitiva

Il Presidente del Consiglio ha commesso una evidente irregolarità nell’ammettere la richiesta di “ritiro”
dell’argomento già inserito in un odg, perché non proveniente dal soggetto proponente; in più, non avrebbe dovuto mettere ai voti tale richiesta e – in ogni caso – l’esito del voto non avrebbe dovuto costituire – per il Presidente – un vincolo rispetto alla decisione da assumere.

Il proponente dell’argomento in oggetto (Presidente della 3^ Commissione e Capogruppo), pur assente in Conferenza e sostituito da un collega, non è esente da responsabilità; ben avrebbe potuto eccepire l’irritualità della richiesta, cosa che – pare – non sia avvenuta.

Il Segretario comunale, presente in Conferenza, non ha battuto ciglio.
Il Sindaco di Eboli, che – peraltro – ha già ricoperto la carica di Presidente del Consiglio, dopo aver redarguito due incauti Capigruppo di Maggioranza, ha rivolto a tutti i Capigruppo l’invito a “rivedere la decisione presa”, dimostrando di non conoscere il Regolamento, perché quella decisione è praticamente – inesistente.

Giudizio conclusivo

Le tre figure apicali: Sindaco (al vertice dell’organo esecutivo), Presidente del Consiglio (al vertice della massima Istituzione cittadina) e Segretario comunale (a capo della struttura amministrativa), hanno dimostrato di non essere all’altezza del compito e, perciò, risultano inadeguati a ricoprire i rispettivi ruoli.

… e se anche avessi torto, resta incomprensibile la ragione della rinuncia alla discussione pubblica, nella
sede più autorevole della Città, su un argomento così importante.

Lì o qui, 27 marzo 2024 Paolo Polito

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